iva al 10%

RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

T ra le agevolazioni e detrazioni fiscali è prevista l’applicazione dell’aliquota iva del 10% per tutti i recuperi del patrimonio edilizio, solo su i cosiddetti beni finiti:

  • Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di: restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
  • Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3. lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

Documenti richiesti:

  • Copia del documento di identità in corso di validità;
  • Copia della tessera sanitari in corso di validità;
  • Copia DIA, CILA o SCIA;

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Pavinord non offre il servizio di fornitura e posa in opera, ma ci occupiamo solo della prima.

Per poter usufruire dell’iva al 10% la fattura deve essere intestata alla ditta esecutrice dei lavori, con IVA al 22%. Quest’ultima fatturerà l’acquisto dei materiali e posa in opera con IVA al 10% al cliente, con una percentuale di ricarico congrua agli studi di settore (circa 20%).

È comunque, possibile usufruire della detrazione Irpef in fase di dichiarazione dei redditi effettuando il pagamento con bonifico specifico.

iva al 4%

COSTRUZIONE PRIMA CASA

Requisiti oggettivi:

  • l’immobile non deve presentare caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969;
  • non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione.

Documenti richiesti:

  • Copia del documento di identità in corso di validità;
  • Copia della tessera sanitari in corso di validità;
  • Copia del permesso di costruire rilasciato dal comune;

detrazione 50% / 36%

RECUPERO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN 10 ANNI

È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato, grazie alla detrazione fiscale.

Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
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conto termico 2.0

RECUPERO FINO AL 65%

Il Conto Termico, cioè il DM 16/02/2016, vuole incentivare, tramite l’assegnazione di un rimborso economico, la sostituzione di vecchi apparecchi per il riscaldamento con stufe, caldaie e caminetti a biomassa (legna e pellet) ad alta efficienza energetica.

Il Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica le procedure di richiesta e rimborso:

  • Importi di spesa fino a 5.000 euro, il rimborso avviene in un’unica rata, entro 60 giorni dall’accettazione della domanda di incentivo;
  • Per importi superiori a 5.000 il rimborso avviene in due rate annuali;
  • Entrambi direttamente nel Conto Corrente di chi ha sostenuto la spesa.

Siamo pronti a guidarti e a preparare la pratica per sostituire senza sorprese la tua fonte di calore. Scopri di più in negozio, sul sito GSE.IT oppure nei file che trovi qui sotto.

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